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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Si ricorda che l’iscrizione all’A.I.R.E. è un requisito di legge; la legge n.213 (art.1, comma 242) del 30 dicembre 2023 prevede una sanzione da 200,00 Euro a 1.000,00 Euro per ogni anno di mancata iscrizione, per un massimo di 5 anni di sanzione, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultare la sezione Autoveicoli – Patenti di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Iscrizione all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita ed è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it (all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”). Per i connazionali che incontrino difficoltà nell’utilizzo del portale, possono farlo presente contattando l’Ambasciata all’indirizzo mail: cons.ambsara@esteri.it

Documenti necessari:  

  • Modulo di richiesta di iscrizione AIRE generato automaticamente al termine della procedura online che può essere firmato digitalmente oppure stampato, scannerizzato e successivamente TUTTE le pagine caricate sul portale FAST IT;
  • Copia dei documenti di identità emessi dalle autorità italiane o straniere che mostrano le generalità del dichiarante e di tutti i familiari conviventi (italiani e non);
  • Una prova della residenza all’estero con l’indicazione dell’indirizzo (contratto di locazione o pagamento di utenze domestiche o permesso di residenza rilasciato dalle  Autorità Bosniache…).

Si ricorda che il termine massimo di legge per la lavorazione delle pratiche di iscrizione/aggiornamento AIRE è di 180 giorni a partire dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti necessari.

La richiesta non si intende automaticamente accettata: verrà comunicato in tempo reale lo stato di avanzamento, mentre il suo completamento mediante una comunicazione direttamente inviata all’interessato via e-mail.

Qualora la domanda risultasse incompleta, la richiesta di documenti integrativi e di eventuali ulteriori informazioni verrà effettuata direttamente al richiedente.

L’aggiornamento anagrafico da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili e, una volta effettuato, l’iscrizione AIRE decorrerà dalla data di presentazione all’Ufficio consolare della domanda completa.

Cambio di indirizzo (all’interno della circoscrizione consolare)

Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce all’interno della circoscrizione consolare deve presentare la dichiarazione di cambio indirizzo per sé ed i propri familiari all’Ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento: la richiesta va effettuata attraverso il portale Fast-It (all’interno de quale è possibile verificare se la località di nuova residenza si trovi nella stessa circoscrizione consolare e inoltre sono disponibili le “Domande Frequenti”) selezionando l’opzione “Comunicare la variazione della propria residenza” e compilando l’apposito modulo di richiesta al quale vanno allegate:

  • Copia dei documenti d’identità emessi dalle autorità italiane o straniere che mostrano le generalità del dichiarante e di tutti i familiari conviventi (italiani e non).
  • Una prova della residenza all’estero con l’indicazione dell’indirizzo (contratto di locazione o pagamenti di utenze domestiche o permesso di residenza rilasciato dalle Autorità della Bosnia Erzegovina …).

Trasferimento ad altra circoscrizione consolare

Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce da una circoscrizione ad un’altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all’Ufficio consolare competente territorialmente per la nuova residenza attraverso il portale  Fast-It (all’interno de quale è possibile verificare l’Ufficio consolare competente territorialmente per la località di nuova residenza e inoltre sono disponibili le “Domande Frequenti”) entro 90 giorno dal trasferimento, selezionando l’opzione Variazione di Circoscrizione Consolare (si suggerisce di consultare previamente il sito del Consolato competente per la nuova residenza per verificare la documentazione richiesta).

In mancanza di comunicazione del trasferimento, trascorsi 180 gironi da esso potrà essere dichiarata l’irreperibilità’ del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.

Rimpatrio:

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio e’ punita don sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato che lo registrerà nei propri schedari.