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Autoveicoli e Patenti di guida

AUTOVEICOLI

AVVISO

Per esportare definitivamente un veicolo all’estero dal 1 gennaio 2020 si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge.

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.

Per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 continuano ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino a quella data.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it

 

PATENTI DI GUIDA

Si comunica che a partire dal 17 marzo 2025, data di entrata in vigore dell’Accordo tra Italia e Bosnia Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, i cittadini delle due Parti residenti nell’altro Paese potranno ottenere il rilascio della patente di guida sulla base del riconoscimento del valore del documento emesso dal proprio Stato.

La patente di guida emessa dalle Autorità di uno dei due Paesi cesserà di validità ai fini della circolazione nel territorio dell’altro Paese, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza da parte del titolare sul territorio di uno dei due Stati.

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la propria residenza nel territorio dell’altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida (esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard o uso di protesi).

L’Accordo vale esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell’altra Parte, e nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per le patenti divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della predetta residenza.

In Bosnia ed Erzegovina, gli organi competenti per la conversione delle patenti di guida sono i Ministeri Cantonali della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il Ministero degli Affari Interni della Repubblica Srpska e il DIpartimento per il Registro Pubblico del Distretto di Brcko della Bosnia Erzegovina.
Nella Repubblica Italiana, gli organi competenti alla conversione delle patenti di guida estere sono gli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile.

I titolari di patente italiana non rientranti nell’accordo di conversione, possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).

Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo. Questa attestazione va tenuta da conto insieme alla patente scaduta, e i due documenti dovranno essere esibiti insieme in caso di controlli stradali. Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.

Entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, anche nel caso il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido.

 

Documentazione necessaria per il rinnovo:

 

  1. certificazione medica (link Modulo) debitamente compilata dal medico di fiducia di questa Ambasciata: Dott.ssa SPOMENKA KRISTIC, tel. 061/199 347. La prenotazione della visita medica e l’onorario sono a carico degli interessati;

 

  1. patente di guida da rinnovare;

 

  1. pagamento dei diritti consolari Marchi Convertibili 97,80 (euro 50,00) per il rinnovo. Importo da versare in valuta locale in contanti presso lo sportello. Link “Tariffe Consolari”

MODALITA’ DI RICHIESTA APPUNTAMENTO

Per richiedere il rinnovo della patente è necessario prenotare un appuntamento utilizzando la piattaforma Prenot@mi oppure occorre inviare una e-mail a: cons.ambsara@esteri.it allegando, in entrambi i casi, in formato PDF, la documentazione necessaria.