AUTOVEICOLI
Per esportare definitivamente un veicolo all’estero dal 1 gennaio 2020 si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge.
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 continuano ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino a quella data.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it
PATENTI DI GUIDA
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo. Questa attestazione va tenuta da conto insieme alla patente scaduta, e i due documenti dovranno essere esibiti insieme in caso di controlli stradali. Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
Entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, anche nel caso il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido.
Documentazione necessaria per il rinnovo:
- certificazione medica (link Modulo) debitamente compilata dal medico di fiducia di questa Ambasciata: Dott.ssa SPOMENKA KRISTIC, tel. 061/199 347. La prenotazione della visita medica e l’onorario sono a carico degli interessati;
- patente di guida da rinnovare;
- pagamento dei diritti consolari Marchi Convertibili 97,80 (euro 50,00) per il rinnovo. Importo da versare in valuta locale in contanti presso lo sportello. Link “Tariffe Consolari”
MODALITA’ DI RICHIESTA APPUNTAMENTO
Per richiedere il rinnovo della patente è necessario prenotare un appuntamento utilizzando la piattaforma Prenot@mi oppure occorre inviare una e-mail a: cons.ambsara@esteri.it allegando, in entrambi i casi, in formato PDF, la documentazione necessaria.