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Stato Civile

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

L’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo si occupa, in particolare, di ricevere gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione.

Il settore di Stato Civile dell’Ufficio consolare assiste i connazionali residenti in Bosnia Erzegovina nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali (gli uffici consolari italiani in Bosnia Erzegovina possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani);
  • Rilascio del nulla osta necessario a contrarre matrimonio presso le competenti Autorità locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Per poter usufruire di questi servizi, il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza in Bosnia Erzegovina deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (servizio disponibile sul portale FAST-IT)

 

RICHIESTA DI CERTIFICATI

N.B.: l’Ufficio Consolare non rilascia atti di nascita, di matrimonio o di morte. Essi andranno pertanto richiesti ai Comuni competenti. Se la nascita, il matrimonio o il decesso sono avvenuti all’estero, possono essere richiesti sia al Comune straniero oppure al Comune italiano che ne ha curato la trascrizione.

L’Ufficio consolare può rilasciare le seguenti certificazioni, previo versamento delle percezioni consolari previste:

  • certificato di iscrizione nello schedario consolare
  • certificato di iscrizione famiglia nello schedario consolare
  • certificato di cittadinanza (il rilascio del certificato richiede del tempo necessario alle verifiche previste da Legge)
  • certificato di stato libero

Possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani i seguenti documenti:

  • certificato o estratto dell’atto di nascita
  • certificato o estratto dell’atto di matrimonio
  • certificato o estratto dell’atto di morte
  • certificato di iscrizione all’AIRE

Vengono poi rilasciati esclusivamente dai Tribunali italiani i seguenti documenti:

  • certificato penale e carichi pendenti
  • sentenza di divorzio con passaggio in giudicato

 

NASCITA

I figli di cittadini italiani, anche se nati in Bosnia Erzegovina ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentare all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

  • atto di nascita plurilingue, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, art. 8, di cui è parte anche la Bosnia Erzegovina, gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente;
  • documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

Per i figli nati all’infuori del matrimonio è necessario, ai fini della trascrizione dell’atto di nascita, documentazione comprovante il riconoscimento da parte del padre.

A seguito della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’atto di nascita dovrà essere accompagnato da una prova della comune volontà dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.

Per l’inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzare l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

MATRIMONIO

Il matrimonio celebrato in Bosnia Erzegovina, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune competente.

Il cittadino italiano potrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere il nulla osta necessario a contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti.

Sarà cura dell’interessato poi presentare all’Ufficio consolare l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, nel formato internazionale plurilingue oppure – laddove non redatto in formato plurilingue – con relative apostille (sia sul documento originale che sulla traduzione), per il successivo inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzando l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

DIVORZIO

Una sentenza di divorzio pronunciata in Bosnia Erzegovina non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato correttamente apostillata;
  • la traduzione ufficiale della sentenza, anch’essa correttamente apostillata;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

Per l’inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzare l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

MORTE

La morte di un cittadino italiano avvenuta in Bosnia Erzegovina deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, nel formato internazionale plurilingue oppure – laddove non redatto in formato plurilingue – con relative apostille (sia sul documento originale che sulla traduzione);
  • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto.

Per l’inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzare l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

UNIONE CIVILE

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento.

La legge prevede anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere. Pertanto, i cittadini italiani che hanno contratto all’estero matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, hanno l’obbligo di far pervenire all’ufficio Stato civile del Consolato competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in Italia.

L’unione civile registrata all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritta presso il Comune competente.

Sarà cura dell’interessato presentare all’Ufficio consolare il certificato di unione civile, per il successivo inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzando l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dell’Ufficio consolare ai comuni competenti.