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RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA

Si comunica che a partire dal 17 marzo 2025, data di entrata in vigore dell’Accordo tra Italia e Bosnia Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, i cittadini delle due Parti residenti nell’altro Paese potranno ottenere il rilascio della patente di guida sulla base del riconoscimento del valore del documento emesso dal proprio Stato.

La patente di guida emessa dalle Autorità di uno dei due Paesi cesserà di validità ai fini della circolazione nel territorio dell’altro Paese, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza da parte del titolare sul territorio di uno dei due Stati.

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la propria residenza nel territorio dell’altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida (esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard o uso di protesi).

L’Accordo vale esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell’altra Parte, e nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per le patenti divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della predetta residenza.

In Bosnia ed Erzegovina, gli organi competenti per la conversione delle patenti di guida sono i Ministeri Cantonali della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il Ministero degli Affari Interni della Repubblica Srpska e il DIpartimento per il Registro Pubblico del Distretto di Brcko della Bosnia Erzegovina.
Nella Repubblica Italiana, gli organi competenti alla conversione delle patenti di guida estere sono gli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile.