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Stato Civile

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

L’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo si occupa, in particolare, di ricevere gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione.

Il settore di Stato Civile dell’Ufficio consolare assiste i connazionali residenti in Bosnia Erzegovina nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali (gli uffici consolari italiani in Bosnia Erzegovina possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani);
  • Rilascio del nulla osta necessario a contrarre matrimonio presso le competenti Autorità locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze.

 

RICHIESTA DI CERTIFICATI

N.B.: l’Ufficio Consolare non rilascia atti di nascita, di matrimonio o di morte. Essi andranno pertanto richiesti ai Comuni competenti. Se la nascita, il matrimonio o il decesso sono avvenuti all’estero, possono essere richiesti sia al Comune straniero oppure al Comune italiano che ne ha curato la trascrizione.

L’Ufficio consolare può rilasciare le seguenti certificazioni, previo versamento delle percezioni consolari previste:

  • certificato di iscrizione nello schedario consolare
  • certificato di iscrizione famiglia nello schedario consolare
  • certificato di cittadinanza (il rilascio del certificato richiede del tempo necessario alle verifiche previste da Legge)
  • certificato di stato libero

Possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani i seguenti documenti:

  • certificato o estratto dell’atto di nascita
  • certificato o estratto dell’atto di matrimonio
  • certificato o estratto dell’atto di morte
  • certificato di iscrizione all’AIRE

Vengono poi rilasciati esclusivamente dai Tribunali italiani i seguenti documenti:

  • certificato penale e carichi pendenti
  • sentenza di divorzio con passaggio in giudicato

 

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI BAMBINI NATI ALL’ESTERO

 

Il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36 con il quale sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza, è stato convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, entrata in vigore il 24 maggio 2025.

Tale nuova disciplina normativa ha un impatto sulle domande di trascrizione degli atti di nascita/agli atti di nascita pervenute/i a questo ufficio dopo le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (farà fede la data di protocollazione in entrata o altra data risultante dai canali postali che tracciano data e ora di spedizione).

La nuova legge stabilisce che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana.

Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la legge precedente:

  • se lo stato di cittadino è stato riconosciuto o l’interessato ha ricevuto comunicazione di appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025;
  • se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Pertanto, per i minori nati all’estero gli elementi centrali di cui tener conto, da verificare e documentare sono i seguenti:

  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Quindi, non acquista la cittadinanza italiana chi è nato all’estero (anche per chi ha la data di nascita anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto del 28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza a meno che:

  • uno dei genitori (anche adottante) o dei nonni possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana. A dimostrazione di ciò è necessario presentare eventuale copia INTEGRALE dell’atto di nascita
  • se uno dei genitori (anche adottante) ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. La residenza in Italia dovrà essere continuativa e dovrà essere maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita è obbligatorio presentare il modulo scaricabile da qui (download) e tutta la documentazione indicata nel modulo.

Per qualsiasi dubbio o informazione, o nei casi particolari non disciplinati dalla presenta pagina web, si prega di scrivere a: cons.ambsarajevo@esteri.it

Se il minore è residente in questa circoscrizione consolare, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita si procederà all’iscrizione all’AIRE presso il Comune italiano di riferimento.

 

MATRIMONIO

Il matrimonio celebrato in Bosnia Erzegovina, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune competente.

Il cittadino italiano potrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere il nulla osta necessario a contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti.

Sarà cura dell’interessato poi presentare all’Ufficio consolare l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, nel formato internazionale plurilingue oppure – laddove non redatto in formato plurilingue – con relative apostille (sia sul documento originale che sulla traduzione), per il successivo inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzando l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

DIVORZIO

Una sentenza di divorzio pronunciata in Bosnia Erzegovina non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato correttamente apostillata;
  • la traduzione ufficiale della sentenza, anch’essa correttamente apostillata;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

Per l’inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzare l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

MORTE

La morte di un cittadino italiano avvenuta in Bosnia Erzegovina deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, nel formato internazionale plurilingue oppure – laddove non redatto in formato plurilingue – con relative apostille (sia sul documento originale che sulla traduzione);
  • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto.

Per l’inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzare l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

 

UNIONE CIVILE

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento.

La legge prevede anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere. Pertanto, i cittadini italiani che hanno contratto all’estero matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, hanno l’obbligo di far pervenire all’ufficio Stato civile del Consolato competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in Italia.

L’unione civile registrata all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritta presso il Comune competente.

Sarà cura dell’interessato presentare all’Ufficio consolare il certificato di unione civile, per il successivo inoltro al comune italiano per la trascrizione, utilizzando l’apposito modulo, allegando copia di un documento di identità.

Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dell’Ufficio consolare ai comuni competenti.