APOSTILLE
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, tranne quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero e tradotti in italiano
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’apposizione dell’Apostille.
L’Apostille costituisce, pertanto, una forma di legalizzazione speciale mediante apposizione di un timbro particolare attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante.
L’Italia e la Bosnia Erzegovina hanno aderito alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
In Bosnia Erzegovina l’apposizione dell’Apostille va richiesta al Tribunale territorialmente competente.
In Italia l’apposizione dell’Apostille va richiesta:
1) alla Procura della Repubblica presso i Tribunali competenti nel territorio di emissione dei documenti, nel caso di atti giudiziari e atti notarili;
2) alla Prefettura competente per territorio, nel caso di tutti gli altri documenti amministrativi ammissibili previsti dalla Convenzione (certificati rilasciati dai Comuni, certificati camerali, certificati dell’anagrafe tributaria…).
TRADUZIONI
Si informa che questa Cancelleria Consolare non effettua traduzioni.
Coloro che hanno bisogno di tradurre documenti in italiano potranno rivolgersi ad un traduttore giurato (la cui lista è depositata presso il Tribunale locale competente).
Anche la traduzione dovrà essere legalizzata tramite apposizione di Apostille.
Coloro che hanno bisogno di tradurre documenti dall’italiano potranno avvalersi delle seguenti possibilità:
1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia – le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i Tribunali italiani
2. Asseverazione di traduzione (già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani.