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Introduzione dell’obbligo di visto di transito aeroportuale per i cittadini tagiki e uzbeki

Si informa che a partire dal 1 febbraio 2025, tutti i cittadini tagiki e uzbeki che debbano transitare nelle zone internazionali degli aeroporti italiani, durante scali o tratte di un volo internazionale, dovranno essere in possesso di Visto di Transito Aeroportuale (VTA).

Si ricorda che, in base alle procedure previste dall’art. 26 del Codice dei visti dell’Unione Europea, il visto per transito aeroportuale consente allo straniero soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto situato sul territorio italiano senza entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto (Italia).

Sono previste eccezioni all’obbligo di VTA per i cittadini che rientrino nelle categorie contemplate nell’art. 3 comma 5 del Codice Visti, consultabile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0810

Per completezza di informazione, nello stesso sono presenti gli elenchi di tutti i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un VTA al passaggio nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nell’area Schengen.