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Elezioni politiche e referendum

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella “Circoscrizione Estero” per eleggere 8 Deputati e 4 Senatori.

La “Circoscrizione Estero” è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 27 dicembre 2001, n. 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.

 

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza.

Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia agli elettori un plico contenente:

  • il certificato elettorale;
  • la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle;
  • una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso;
  • le liste dei candidati, in caso di elezioni delle camere;
  • un foglio esplicativo sulle modalità del voto;

L’elettore deve spedire le schede in cui ha espresso il proprio voto all’Ufficio Consolare entro 10 giorni precedenti alla data delle elezioni o comunque in modo che pervengano all’Ufficio consolare entro le ore 16:00 locali del giovedì, antecedente la data delle votazioni in Italia. L’Ufficio consolare provvederà al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede compilate in territorio nazionale.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta al proprio Ufficio consolare.

Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.

 

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza.

La Legge 459/2001 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nel colleggio in cui e’ compreso il Comune d’iscrizione elettorale.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.