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Riconoscimento cittadinanza “iure sanguinis”

Cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis

  1. ISTANZA del richiedente unitamente all’albero genealogico (LINK) e Modello riconoscimento per discendenza da avi italiani (LINK)
  2. DEL CAPOSTIPITE (ascendente italiano nato in Italia)
  • Atto di nascita ovvero di battesimo in originale rilasciato dal Comune italiano o dalla Parrocchia italiana, contenente l’indicazione di paternità e maternità
  • Atto di matrimonio ed eventuali atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio;
  • Atto di morte (se deceduto)
  • Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorità locali in cui risiede o ha risieduto riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile
  1. DI TUTTI I DISCENDENTI IN LINEA RETTA
  • Atti di nascita
  • Atti di matrimonio ed eventuali atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio
  • Atti di morte (se deceduti)
  • Certificato di “non naturalizzazione”
  1. DEL RICHIEDENTE
  • Atto di nascita
  • Atto di matrimonio (se coniugato) ed eventuali sentenze di divorzio, nullità od   annullamento del matrimonio
  • Atto di nascita di eventuali figli minori di 18 anni se conviventi
  • Certificato di residenza del richiedente “CIPS” per i cittadini della Bosnia Erzegovina
  • Per i cittadini stranieri (non cittadini della Bosnia Erzegovina) permesso di soggiorno (sticker sul passaporto) in corso di validità ed certificato rilasciato dall’Ufficio Immigrazione competente – rjesenje.
  • Passaporto originale del richiedente in corso di validità ed 1 fotocopia della pagina con foto e firma
  1. PAGAMENTO:
    A decorrere dall’ 8 luglio 2014, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 89/2014, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da parte di persone maggiori di età, sarà richiesto il pagamento di un contributo amministrativo di Euro 300 (KM 586,800), da pagarsi in contanti presso la Sezione consolare.

Trattandosi di contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, esso è svincolato dall’esito dell’accertamento.