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Passaporti e Carte d’identità

Informazioni generali

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento disciplinato essenzialmente dalla Legge n. 1185/1967.

Possono richiedere il rilascio del passaporto presso l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo tutti i cittadini italiani iscritti all’anagrafe consolare residenti presso la circoscrizione di questa Ambasciata.

I cittadini italiani non residenti in questa circoscrizione consolare possono chiedere il rilascio ma eccezionalmente, solo per giustificati e documentati motivi. In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi in quanto sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza.

Il costo del passaporto è di 227 KM (da versare allo sportello in contanti).

MODALITA’ DI RICHIESTA PASSAPORTO

Per richiedere il rilascio del passaporto è necessario prenotare un appuntamento utilizzando la piattaforma Prenot@mi oppure occorre inviare una e-mail a: cons.ambsara@esteri.it allegando, in entrambi i casi, in formato PDF, il modulo compilato e gli eventuali assensi nel caso di minori. I richiedenti saranno successivamente convocati per l’acquisizione dei dati biometrici.

L’utente che riceve conferma dell’appuntamento deve presentarsi nell’ora e nel giorno che gli saranno comunicati (si raccomanda di rispettare l’orario dell’appuntamento) con tutta la documentazione necessaria in originale. Nel caso di impossibilità a recarsi all’appuntamento si prega di darne comunicazione tempestiva all’Ufficio consolare con un’email.

Nota bene: è possibile presentare domanda di passaporto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento.

Passaporto per maggiorenni senza figli minori

Documentazione richiesta:

  • un modulo di richiesta;
  • il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bosniache e compilare il formulario di denuncia presso questo Ufficio consolare;

Passaporto per maggiorenni con figli minori

Documentazione richiesta:

  • un modulo di richiesta;
  • il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bosniache e compilare il formulario di denuncia presso questo Ufficio consolare;
  • Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023. Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Dichiarazione Assenza Ostative Passaporto

Passaporto per minori di 18 anni

Il 25 novembre 2009 sono entrate in vigore, con applicazione immediata, le modifiche alla legge sui passaporti: “Obbligo del passaporto individuale per i minori e validità temporale differenziata”.

  • Per i minori da 0 a 3 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 3 anni.
  • Per i minori dai 3 ai 18 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 5 anni.

Il costo dei passaporti rimane il medesimo, nonostante la validità temporale differenziata.

Per i minori di anni 12 non è necessaria la rilevazione delle impronte digitali.

Dal 26/06/2012 i minori possono viaggiare solo se muniti di documento di viaggio individuale.

I minori non possono più, in nessun caso, viaggiare con iscrizione sul passaporto dei genitori.

Dal 25/11/2009 le generalità dei genitori vengono indicate a pag. 5 del passaporto del minore al momento del rilascio del passaporto.

Il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato da almeno uno dei due genitori.

Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone diverse dai propri genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso una dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) che deve essere vistata dalla Rappresentanza consolare (all’estero) o dalla Questura (in Italia).

I genitori devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) recandosi personalmente, muniti di un documento di identità, presso l’Ufficio passaporti dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo. La presenza di entrambi è necessaria solo se uno dei due è cittadino extracomunitario.

Documentazione richiesta:

  • un modulo di richiesta firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con l’atto di assenso dell’altro rilasciato separatamente. Se uno dei genitori è di cittadinanza non UE, il modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario dell’Ufficio consolare, previa esibizione di un documento d’identità;
  • i passaporti dei genitori o altro documento di identità con foto e firma;
  • passaporto precedente del minore, sempre in originale o qualora sprovvisti di passaporto e solo se ne è in possesso, altro documento d’identità con foto e firma.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà necessario il decreto del Giudice tutelare.

L’Ambasciatore esercita le funzioni di Giudice tutelare per i minori residenti in questa circoscrizione consolare.

Se il minore è residente in Italia, competente è il Tribunale dei Minori.

Assenso

L’atto di assenso dei genitori è indispensabile, indipendentemente dalla nazionalità degli stessi e anche nel caso di genitori naturali, separati o divorziati.

Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell’art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto o carta d’identità il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede un esplicito consenso dell’altro genitore (denominato “Atto di Assenso”). In caso di figli avuti da genitori diversi per ciascun figlio dovrà essere presentato un’atto di assenso del proprio genitore. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso.

In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.

La legge non consente deroghe all’atto di assenso, tranne in caso di emissione di un Decreto Consolare (vedi sotto).

Modalità di apposizione della firma per la concessione dell’assenso:

  • cittadini dell’Unione Europea: si può firmare l’assenso a casa e allegare una fotocopia di un documento d’identità valido UE limitatamente alle pagine che mostrano la foto, i dati personali e la firma. L’assenso può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto;
  • cittadini non comunitari (non UE): devono firmare l’assenso alla presenza di un funzionario Consolare.
    In quest’ultimo caso l’autentica della firma può essere effettuata:
  • dal funzionario consolare addetto, nel caso di domanda presentata personalmente presso l’Ufficio consolare a Sarajevo;
  • da un funzionario consolare in qualsiasi altro Paese del mondo dove vi è una Rappresentanza diplomatica Italiana;
  • da un’altra pubblica Autorità preposta a tale compito (ad esempio: Notaio, Questura, ecc.).

Decreto Consolare

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può avviare la procedura di richiesta di emissione di un Decreto Consolare con il quale l’Ambasciatore, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato.

La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo ed il numero di telefono del genitore non consenziente, in modo che l’Ufficio consolare provi a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.

Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, l’Ambasciatore, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto.

Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità da parte del richiedente ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.

CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E)

La nuova Carta di identità Elettronica (CIE) è un documento multifunzionale: attesta l’identità del cittadino, è un documento di viaggio, riporta il codice fiscale e si può utilizzare per richiedere un’identità sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con cui accedere ai Servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni Italiane.

La carta d’identità elettronica equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea, negli Stati dello Spazio Schengen (UE + Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein) e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per ulteriori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito: https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini Italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Per i cittadini NON ISCRITTI all’A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza.

Sulla Carta d’identità elettronica NON è indicato lo stato civile del titolare e, per le donne coniugate, NON può essere indicato il nome del coniuge.

REQUISITI OBBLIGATORI PER RICHIEDERE LA CIE

Ai fini dell’emissione della CIE è indispensabile che il richiedente:

  • sia cittadino italiano;
  • sia iscritto all’AIRE e il suo nominativo inserito nell’apposito applicativo da parte del comune italiano di riferimento;
    • abbia l’atto di nascita trascritto in Italia, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE;
    • abbia il Codice Fiscale validato da parte dell’Agenzia delle Entrate e del comune italiano di riferimento. Per chi non è in possesso del Codice fiscale sarà cura di questo consolato richiederlo d’ufficio;
    • abbia aggiornato la sua posizione negli schedari consolari nel caso di cambio d’indirizzo, variazione dello stato civile o nascita di figli. Nei casi in cui tale aggiornamento manchi, si dovrà prendere contatto con questa Ambasciata, prima di richiedere un appuntamento per la carta d’identità.

VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

La validità della CIE varia a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

 MODALITÀ DI RICHIESTA

Per richiedere il rilascio della carta d’identità elettronica è necessario prenotare un appuntamento utilizzando la piattaforma Prenot@mi oppure occorre inviare una e-mail a: cons.ambsara@esteri.it allegando, in entrambi i casi, in formato PDF, il modulo compilato e gli eventuali assensi nel caso di minori. I richiedenti saranno successivamente convocati per l’acquisizione dei dati biometrici.

Dal momento della richiesta alla data dell’appuntamento, trascorrono almeno 20 giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

N.B. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della CIE, il connazionale sarà contattato dalla Sede consolare per la cancellazione dell’appuntamento.

La presenza del richiedente e/o del titolare della carta richiesta è obbligatoria.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA C.I.E

  1. Il modulo compilato per la richiesta del rilascio della carta di identità. (Clicca qui per scaricare il modulo)
  2. Una fototessera a norma biometrica recente a colori;
  3. Precedente carta di identità (anche se scaduta) + copia semplice;
    o Passaporto (anche se scaduto) + copia semplice;
  4. Atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni.
  5. Codice fiscale, è necessario inserirlo nel modulo di richiesta.

(Clicca qui per scaricare i moduli per l’assenso genitori extra-UE NON regolarmente soggiornati in Italia)

(Clicca qui per scaricare i moduli per l’assenso genitori genitori italiani europei o extra EU regolarmente soggiornati in Italia)

SPEDIZIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA:

La CIE non è rilasciata il giorno dell’appuntamento: sarà inviata dall’Italia tramite raccomandata, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, direttamente all’indirizzo prescelto dal richiedente, circa 15 giorni dopo la data dell’appuntamento in Ambasciata e/o dal perfezionamento della richiesta. Il richiedente potrà verificare il tracciamento della spedizione sul sito di Poste italiane https://www.poste.it/prodotti/raccomandata.html: cliccare su “Cerca spedizioni” e inserire il numero di raccomandata fornito il giorno dell’appuntamento.

Si invitano i connazionali che hanno richiesto la CIE ad accertarsi che il proprio cognome di nascita appaia sulla buca delle lettere (cognome da nubile per le donne sposate).

In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista una giacenza di 30 giorni presso l’ufficio postale locale. Al termine di questo periodo il plico viene restituito all’Ambasciata per ulteriori tentativi di consegna.

IL COSTO

La CIE si paga in contanti in Marchi bosniaci al momento dell’acquisizione dei dati biometrici:

  • 43 KM in caso di primo rilascio CIE o rinnovo;
    53,10 in caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento di carta d’identità ancora in corso di validità.