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Contrasto alla diffusione del Coronavirus – Misure adottate dal Governo Italiano per l’ingresso nel territorio nazionale

Anche a seguito dell’adozione del DPCM del 17 maggio 2020, recante misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, continuano ad applicarsi le medesime regole che disciplinano gli ingressi in Italia dall’estero.

In particolare, gli spostamenti da e per l’estero continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Laddove il viaggio avvenga con mezzo pubblico (aereo, treno, nave, ecc.) la persona è tenuta a consegnare all’imbarco l’autocertificazione sui motivi del viaggio, contenente l’indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento obbligatorio e un recapito telefonico anche mobile.

Si segnala altresì che all’arrivo in Italia lo spostamento potrà avvenire esclusivamente con mezzi di trasporto privati. L’interessato deve quindi avere qualcuno che vada prenderlo all’aeroporto, porto o stazione, noleggiare una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prendere un taxi o un’auto a noleggio con conducente, per raggiungere il luogo dove effettuare il periodo di isolamento.

Laddove il viaggio avvenga con mezzo privato (auto), l’interessato è comunque tenuto a compilare l’auto-certificazione relativa ai motivi del viaggio di rientro, da esibire alle forze dell’ordine laddove richiesta.

L’isolamento può essere trascorso anche in un luogo scelto dall’interessato diverso dalla propria abitazione. Se chi arriva in Italia non ha o non è in grado di raggiungere il luogo dove passare la quarantena, dovrà trascorrere tale periodo in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell’interessato.

L’unica parziale eccezione all’indistinto obbligo di quarantena per chiunque arrivi in Italia riguarda chi entra per lavoro, che può rimandare l’inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario. Rimane comunque valido l’obbligo in capo a tutti di avvisare l’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Sono esclusi da queste regole lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci, per cui si applicano specifiche deroghe per consentirne l’accesso ed il transito nel nostro Paese.

 

A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.33 del 2020, nonchè le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n.33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

a) Stati membri dell’Unione Europea;

b) Stati parte dell’accordo di Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

A chi fa ingresso in Italia da altri Stati, continuano ad applicarsi le modalità sopra descritte fino almeno al 15 giugno 2020.

 

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

o consultando direttamente il testo del DPCM del 17 maggio 2020:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf